A causa dell’emergenza economica, derivante dalle disposizioni restrittive emanate dal Governo al fine di contenere gli effetti della diffusione del Covid-19, sono state richieste svariate proroghe dei versamenti, in particolare per quelli relativi al mod. Redditi 2020.
In particolare, con il DPCM del 27.06.2020 è stata disposta la prima proroga dei versamenti, differimento che non ha interessato tutti i contribuenti indistintamente.
Infatti, il differimento riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché’ dall’IRAP, i quali dovranno effettuare i predetti versamenti:
- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Particolarmente importante è evidenziare il fatto che rientrano nella proroga anche:
- i contribuenti in regime forfettario e gli ex-minimi (regime di vantaggio), sempre se esercitino un’attività per la quale è stato approvato ISA, per quanto questi soggetti non devono mai compilare ISA;
- i soggetti per i quali l’ISA non sarà comunque compilato in quanto rientrante in una causa di esclusione o di inapplicabilità (es. inizio o cessazione attività nel periodo d’imposta, multiattività con attività secondarie superiori al 30%, periodo di non normale svolgimento).
In seguito a tale differimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili aveva indetto uno sciopero, poi disdetto in seguito ad un comunicato del MEF che annunciava un’ulteriore proroga.
L’ufficialità è arrivata durante l’iter di conversione in legge del DL Agosto, con l’articolo 98-bis che riconosce:
ai soggetti tenuti all’applicazione degli indici di affidabilità fiscale che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti dovuti nel termine stabilito dal Dpcm, la possibilità di regolarizzare detti versamenti, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020, con la maggiorazione dello 0,8 per cento.
NOTA BENE – Tale possibilità è riconosciuta altresì ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA, nonché a coloro che applicano il regime forfettario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza.