La disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2020 in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto ad una detrazione vale anche per i mezzi di pagamento alternativi, quando possano rientrare fra gli altri sistemi di pagamento tracciabili. In sostanza, secondo AE, la transazione deve essere collegata a dei conti correnti bancari, ritenendosi che tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di tracciabilità solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento, al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Con la risposta 230 del 29 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può beneficiare delle detrazioni Irpef anche se il pagamento è effettuato tramite App (per intenderci, come Paypal o Satispay), a patto che venga garantita la tracciabilità.

Nel caso di specie, l’istante poneva un quesito riferito alla disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2020, in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda, nella misura pari al 19 per cento, indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative.

In particolare, l’istante chiedeva di sapere se mezzi di pagamento alternativi potessero rientrare fra gli altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241 del 1997, che danno diritto alla detrazione delle spese citata.

 

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, evidenzia che l’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020

«Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»

(il successivo comma 680 della stessa legge di bilancio 2020 prevede comunque che «La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale»).

Il citato comma 679, sottolinea l’Agenzia, condiziona dunque la detraibilità degli oneri indicati all’effettuazione del pagamento mediante «versamento bancario o postale», ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».

L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili, ammessi per aver diritto alla detrazione, secondo l’Amministrazione finanziaria deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.

L’Agenzia precisa, infine, che, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall’imposta ai sensi del citato articolo, sostenuti mediante il descritto istituto di pagamento, il contribuente dovrà comunque esibire all’Amministrazione finanziaria, in caso di controllo, o ai Caf e ai professionisti abilitati, in sede di apposizione del visto di conformità, il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto, l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.