Come ogni anno, con la Circolare n. 19/2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019.
La Circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.
La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.
Scadenza 730– Si ricorda che, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’articolo 1 del DL n. 9/2020 ha anticipato la decorrenza di alcune disposizioni previste, anche se con qualche lieve discostamento di date, dall’articolo 16-bis del DL n.124/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 157/2019. Una riguarda il differimento al 5 maggio della disponibilità della dichiarazione precompilata. L’altra, è che sarà possibile presentare la dichiarazione dei redditi fino al 30 settembre 2020 anziché, come previsto attualmente, entro il 23 luglio, senza che questo determini la tardività della presentazione.
730 senza sostituto per “salvare” i conguagli – Inoltre, considerato il livello di gravità della situazione economica che sta investendo le imprese, che potrebbe determinare anche l’impossibilita per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, e quindi, al fine di evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale, il DL Rilancio ha previsto la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità senza sostituto anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, in modo tale che qualora dalla dichiarazione presentata emerga un credito, il rimborso sarà eseguito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria.
Novità 2020 – Tra le novità riportate nella Circolare si segnalano:
- Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
- Detrazione per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.
- Detrazione per spese di istruzione: per l’anno 2019 è stato innalzato l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione, pari a 800 euro.
- Nuovo limite reddituale per i figli a carico: per i figli di età non superiore a 24 anni, per il periodo d’imposta 2019, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro.
- Regime impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30 per cento. Tale misura è ridotta al 10 per cento se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito DPCM.
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