La NASpI anticipata consiste nella liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della cosiddetta indennità di stato di disoccupazione al fine di sfruttare l’opportunità di ottenere un vero e proprio incentivo per l’autoimprenditorialità.
L’articolo 8 del D. Lgs n. 22 del 4 marzo 2015, precisa come tale anticipazione può essere richiesta dai soggetti beneficiari di indennità NASpI, erogata dall’INPS ai lavoratori disoccupati, che intendono dedicarsi a una delle seguenti attività:
- avviare un’attività lavorativa autonoma o un’impresa individuale;
- dedicarsi a tempo pieno e in modo del tutto autonomo ad un’attività già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale, anche nel caso in cui si tratti di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
La NASpI anticipata permette, quindi, ai beneficiari di richiedere l’anticipo dell’indennità di disoccupazione per un importo pari a quello residuo delle quote mensili spettanti, in un’unica soluzione al netto delle ordinarie ritenute fiscali applicate secondo la normativa vigente.
Presentazione della domanda – La domanda di richiesta di anticipo NASpI deve essere presentata necessariamente entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale, online mediante SPID o CIE, tramite il servizio dedicato dell’INPS oppure rivolgendosi al Contact Center, Caf o intermediari abilitati dell’Istituto.
In tal caso sarà necessario prestare attenzione alla conferma dei propri dati, nonché dei recapiti telefonici e di posta elettronica sul quale si intende ricevere le comunicazioni dalla sede INPS di competenza.
Consigliabile, anche se non obbligatoria è l’indicazione della PEC. In seguito si dovrà procedere alla compilazione di campi obbligatori:
- indicare il numero di protocollo della domanda di NASpI;
- indicare il tipo di attività (lavoro autonomo, impresa, sottoscrizione di quote);
- allegare la documentazione attestante l’avvio della nuova attività (ad es. Ricevuta dell’Agenzia delle Entrate di attribuzione numero di partita IVA, autorizzazioni specifiche e/o iscrizioni ad albi professionali o di categoria, iscrizione della società nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente);
- selezionare la modalità di pagamento della NASpI.
Una volta completata la domanda, è possibile salvare in bozze (nel caso si volesse integrare la documentazione con ulteriori allegati) o confermare il riepilogo dei dati inseriti.
Alla domanda verrà attribuito un numero di protocollo.
Non resta che verificare lo stato della domanda direttamente dal portale.
È consigliabile consultare il tutorial “NASpI anticipata: invio domanda” per avere istruzioni sulla compilazione della domanda. Inoltre il tutorial “NASpI: consultazione domande” spiega come utilizzare il servizio che permette la consultazione delle domande inoltrate.
Attività già avviata – È possibile fare richiesta per la NASpI anticipata anche qualora l’attività fosse già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente, successivamente cessato. In questo caso la domanda dev’essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità di disoccupazione.
Restituzione delle somme – È però possibile perdere i requisiti, con la conseguente restituzione dell’intero importo delle somme relative alla NASpI anticipata, nel caso in cui si instaura un rapporto di lavoro subordinato prima del termine previsto per l’indennità di disoccupazione, ovvero prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità corrisposta in forma anticipata, sarebbe durata se fosse stata erogata con cadenza mensile.
Dalla suddetta fattispecie è escluso il caso del rapporto di lavoro derivante dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Esenzione fiscale – È possibile inoltre che la liquidazione anticipata della NASpI si consideri “non imponibile” ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. In merito, la circolare INPS n. 178/2021, fornisce le istruzioni e le informazioni sugli adempimenti a carico del richiedente e dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta.
Concludiamo affermando come l’anticipo della NASpI può essere una concreta opportunità per incrementare la fiducia di coloro che intendono avviare un’attività lavorativa autonoma. Questo permette di ottenere una liquidità immediata per finanziare la propria attività senza ricorrere a capitali di terzi.