L’associazione segue una concezione “socio-centrica”, come spesso abbiamo specificato, in quanto la figura del socio è assolutamente fondamentale sia da un punto di vista organizzativo- gestionale che funzionale, per il raggiungimento dell’obiettivo contenuto all’interno dello statuto.

L’ammissione di nuovi soci all’interno della compagine sociale è quindi una procedura molto delicata che necessita di attenzione e di una pedissequa osservanza delle regole imposte dal legislatore e dallo stesso statuto dell’associazione.

La registrazione dei nuovi soci: quali caratteristiche devono avere?

Il soggetto che vuole entrare a far parte di un’associazione deve preliminarmente dimostrare di possedere alcune qualifiche e qualità che siano in linea con gli obiettivi perseguiti dall’ente a cui vuole unirsi, e che non siano in contrasto con la democraticità e l’idealità dello scopo solidaristico perseguito dall’organizzazione no profit.

Il socio, ai fini dell’ammissione all’associazione, dovrà trovarsi nelle condizioni che seguono:

  • non dovrà aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi che siano incompatibili con lo spirito e le finalità dell’Associazione;
  • dovrà dimostrare di essere in linea con gli intenti, i principi e gli obiettivi perseguiti dall’associazione;
  • dovrà dimostrare la volontà di aderire all’ente no profit al fine di poter contribuire con il proprio apporto personale, a titolo gratuito, al raggiungimento dello scopo solidaristico ed ideale per il quale l’associazione è stata costituita.

Il socio dovrà maturare la ragionevole contezza che, in caso di accettazione della sua domanda di ammissione, esso sarà gravato da una serie di responsabilità, insite nel ruolo stesso per cui ha manifestato la volontà di essere rivestito.

Il socio deve, infatti, rispettare alcuni impegni:

  • partecipare alla vita associativa, all’assemblea e votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell’associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;
  • partecipare alle attività sociali;
  • rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;
  • osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • versare contributi per i bisogni dell’associazione e deliberati dal Consiglio Direttivo;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
    accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti, le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.

È importante, quindi, ponderare bene tutte le questioni sopra riportate al fine di poter decidere in piena consapevolezza, se si è idonei all’ingresso in una determinata associazione, prima ancora di sottoporre la propria candidatura all’attenzione del consiglio direttivo.

 

Il procedimento di nuova ammissione dei soci

L’approvazione di una nuova richiesta di ammissione presentata da un’aspirante socio deve essere deliberata dal consiglio direttivo, in quanto da tale decisione deriva l’equilibrio organizzativo, determinato dalle azioni intraprese dall’assemblea alla quale hanno diritto di partecipare e votare tutti i soci in regola con la quota associativa.

Il socio è quindi fondamentale per l’esistenza e l’orientamento gestionale dell’associazione e la sua ammissione segue un procedimento ben definito, il quale si articola in diverse fasi, schematizzabili in tre distinti momenti:

  • Fase 1
    La presentazione della domanda di ammissione deve essere fatta tramite un modello predisposto dall’associazione, all’interno del quale dovranno essere specificate tutte le informazioni anagrafiche dell’aspirante socio, oltre ad una dichiarazione di accettazione per il trattamento dei dati personali ai fini del rispetto della normativa sulla privacy;
    Per i minorenni, è necessario ottenere anche la firma del suo tutore o genitore che sia.
  • Fase 2
    Il consiglio direttivo si riunisce al fine di valutare tutte le domande pervenute, valutando le caratteristiche del soggetto richiedente ponendole a confronto con gli obiettivi, gli intenti ed i principi perseguiti dall’associazione, e nel caso in cui lo ritenga idoneo ne delibera l’ammissione.
  • Fase 3
    Il socio ammesso accetta i doveri e le responsabilità ad esso attribuite con il ruolo ad esso riconosciuto e il suo nominativo viene iscritto all’interno del libro soci, conservato all’interno della sede dell’associazione.

Si ricorda infine che il socio correttamente iscritto ed in regola con il pagamento della quota associativa ha i seguenti diritti:

  • partecipare all’assemblea dei soci;
  • votare per l’approvazione del bilancio;
  • votare per la nomina del presidente e del consiglio direttivo;
  • candidarsi alle cariche associative.

La procedura di ammissione del socio è quindi una delle più importanti, che richiede un elevato grado di attenzione e di rispetto delle regole, in quanto è da essa che si determina l’efficienza delle politiche sociali che saranno poi intraprese in futuro.

L’organo amministrativo nelle associazioni: definizione e funzionamento

L’organo a cui è affidata la funzione amministrativa all’interno di un’associazione è il consiglio direttivo, il quale svolge particolari funzioni e la cui composizione risulta fondamentale per la corretta gestione dell’ente considerato.

Il consiglio direttivo non ha una disciplina ben definita all’interno del codice civile, diretta a stabilire le modalità di elezione dei membri facenti parte dello stesso, ma è indirettamente normato dagli artt. 20 e 21 del codice civile, all’interno dei quali il legislatore espone che l’assemblea dei soci ha il potere di costituire tale organo amministrativo.

L’assemblea, l’organo più importante dell’associazione, in via ordinaria ha la capacità di eleggere il consiglio direttivo, e di rinnovarne le cariche, caratterizzate per la natura del ruolo esercitato da un continuo ricambio nel tempo, al fine di poter favorire la completa e piena partecipazione di tutti i soci, o comunque di coloro che ne manifestassero interesse alla conduzione delle attività dell’ente.

Il consiglio direttivo: le funzioni e la sua composizione

Il consiglio direttivo di un’associazione è composto da un minimo di tre persone ed un massimo di undici. I membri di tale organo sono soci dell’ente, e sono eletti dall’assemblea riunita in via ordinaria.

La composizione minima, costituita da 3 soci, è relativa alle figure del presidente, vicepresidente e segretario, senza le quali è pacifico ritenere che l’organo sia inesistente, in alcuni casi è permessa la presenza dell’amministratore unico, anche se presa ad analisi sulla stregua del concetto di democraticità fondamentale per l’esistenza stessa dell’associazione, non pare la migliore forma di gestione dell’ente.

Il potere affidato al consiglio direttivo è quello gestorio, amministrativo e sostanzialmente operativo, ad esso è infatti demandata la statuizione delle azioni da intraprendere al fine di poter raggiungere l’obiettivo per il quale l’associazione è stata fondata.

La funzione amministrativa e gestionale di cui è insignito il consiglio direttivo si estrinseca anche nella corretta tenuta delle scritture contabili e dei documenti necessari per la corretta conduzione della vita associativa.

È compito del Consiglio direttivo la corretta tenuta:

  • dei verbali dell’assemblea;
  • della lista dei soci;
  • dei fogli di cassa.

Tutto ciò, oltre alla predisposizione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio.

Le riunioni del Consiglio hanno una cadenza solitamente mensile, con alcune eccezioni che ne impongono una maggiore frequenza, e la convocazioni delle stesse deve avvenire secondo le modalità previste dallo statuto.

Le delibere e le azioni del consiglio direttivo

Parlando del consiglio direttivo dell’associazione, volendo riassumere in un unico aggettivo la tipologia di potere che è insito nella sua natura, parleremo di “esecutivo”.

La funzione sopra citata si estrinseca in numerose tipologie di azioni e responsabilità, qui semplificabili attraverso la seguente elencazione.

Il consiglio direttivo ha tra i suoi compiti quello di:

  • prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
  • adottare provvedimenti disciplinari;
  • compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
  • curare gli affari di ordine amministrativo;
  • eleggere al proprio interno il presidente, il tesoriere e il segretario. In alcuni consigli viene eletto anche il vice presidente;
  • assumere personale dipendente;
  • stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
  • programmare le attività da proporre all’Assemblea dei soci ed approvare il programma dell’Associazione;
  • fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
  • aprire rapporti con gli Istituti di credito;
  • curare la parte finanziaria dell’Associazione;
  • sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione;
  • ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  • eleggere al proprio interno il presidente, il tesoriere e il segretario;
  • convocare l’Assemblea dei soci.

Il dovere principale a cui deve attenersi il consiglio direttivo è quello di far rispettare quanto scritto all’interno dell’atto costitutivo e dello statuto, guidando le linee di azione dell’associazione, conducendo i soci nel modo più efficiente ed efficace possibile al raggiungimento dell’obiettivo per cui è stata fondata.

 

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