Con la Circolare INPS n. 80 del 6 luglio 2020, l’Istituto è intervenuto per fornire le istruzioni operative in materia di indennità Covid-19 per i mesi aprile e maggio 2020 introdotte a favore di alcune categorie di lavoratori somministrati, professionisti e co.co.co., le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso, l’art. 84 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) richiede che l’Inps, una volta ricevute le domande di richiesta da parte dei potenziali beneficiari, debba comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi inseriti nelle autocertificazioni e, successivamente, l’Agenzia delle Entrate dovrà restituire all’INPS l’esito dei controlli effettuati.
Infatti, in molti casi l’indennità prevista per il mese di aprile ricalca quanto già previsto per il mese di marzo, ma il Decreto Rilancio ha anche esteso le misure a nuove categorie di beneficiari oppure ha introdotto nuovi requisiti di accesso, quali quelli basati sul reddito conseguito.
Professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione Separata – L’indennità per il mese di maggio spetta solo ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, che abbiano registrato una diminuzione del reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Sul punto, l’INPS ricorda che l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e per il periodo di fruizione non sono riconosciuti né l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Co.co.co. iscritti alla Gestione Separata – Avranno diritto all’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio anche i co.co.co. con contratto attivo al 23 febbraio 2020 ma cessato alla data del 19 maggio 2020 e che non rivestano alcuna carica sociale (messaggio INPS n. 2263 del 1 giugno 2020).
Lavoratori somministrati settore turismo e stabilimenti termali – Il beneficio, originariamente concesso ai soli lavoratori stagionali, viene esteso ad opera del Decreto Rilancio anche per i lavoratori somministrati nei medesimi settori, sempre che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020), anche qualora abbiano instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.
Sia per gli stagionali, che per i somministrati, si è reso necessario individuare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della misura in commento. A tal fine, l’INPS, nella Circolare n. 80, riporta l’elenco delle attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali. I controlli sui requisiti di ammissione saranno dunque effettuati anche con riferimento al CSC (Codice Statistico Contributivo) e in caso di esito negativo sarà utile allegare il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice.
Presentazione della domanda – Come noto, i soggetti già beneficiari delle indennità di marzo e aprile non dovranno ripresentare una nuova domanda, in quanto l’INPS provvederà ad erogare l’indennità di maggio secondo i dati già disponibili. Per quanto riguarda invece le nuove prestazioni, l’INPS mette a disposizione modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto ai classici canali di accesso, mediante “inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. messaggio n. 1381/2020)” per l’accesso alla piattaforma web. In alternativa, l’INPS mette anche a disposizione il servizio di Contact Center accessibile sempre con le medesime modalità semplificate, comunicando all’operatore telefonico la sola prima parte del PIN.
Incumulabilità ed incompatibilità – Infine, l’INPS torna a chiarire le previsioni di incompatibilità tra le indennità di cui all’art. 84 del DL 34/2020 e altre prestazioni previdenziali. In particolare, le indennità in commento non sono cumulabili/compatibili, oltre che tra esse, con:
- l’indennità a favore dei lavoratori domestici;
- le indennità di cui all’art. 44 del Dl Cura Italia;
- le indennità a favore dei lavoratori sportivi;
- le indennità spettanti ai professionisti ordinistici iscritti agli enti di previdenza privata obbligatoria;
- il Reddito di Emergenza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.