In relazione alla presenza di chiamati all’eredità residenti all’estero e non iscritti all’anagrafe tributaria italiana ai fini fiscali e ai fini della corretta devoluzione dell’eredità, della base imponibile, dell’aliquota applicabile e del riconoscimento dell’eventuale franchigia, occorre indicare nella dichiarazione di successione tutti i chiamati all’eredità, con le generalità e il grado di parentela con il defunto.
Quanto appena evidenziato è stato affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 407 del 31 luglio 2023.
L’istante cittadino siriano residente all’estero rileva che, a seguito di apertura di successione regolata dalla legge italiana nel 2021, nessuno dei chiamati all’eredità è cittadino italiano, né mai ha avuto la residenza o il domicilio in Italia e un codice fiscale italiano. Osserva, inoltre, che quale coerede, ha l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e il diritto di presentarla tempestivamente onde non incorrere in aggravi di sanzioni. Oltretutto ha diritto di presentare la citata dichiarazione di successione in quanto, atto richiesto per la voltura delle quote immobiliari e dei conti correnti già di pertinenza del de cuius, dei quali l’erede ha titolo per entrare in possesso nei limiti della propria quota di spettanza.
Ciò posto, l’interpellante ritiene di non poter presentare una dichiarazione di successione telematica che indichi quali eredi i soggetti accettanti, in quando comporterebbe l’indicazione di quote non veritiere di spettanza sui beni ereditari e potrebbe, oltretutto, costituire il reato di falso in atto pubblico.
Evidenzia, ulteriormente, di non poter procedere con la proposizione del ricorso ex articolo 481 del c.c. presso il tribunale competente, stante il fatto che i soggetti dichiarati decaduti dal diritto di accettare dovrebbero, comunque, essere indicati nella dichiarazione quali rinuncianti.
Rileva, altresì, di non poter richiede l’attribuzione da parte dell’Ufficio territorialmente competente di un codice fiscale italiano ai soggetti che ne sono sprovvisti.
Alla luce di quanto fin qui rilevato, l’istante ritiene di poter presentare una dichiarazione di successione in modalità cartacea, indicante i soli soggetti accettanti con tutti i loro dati completi e con le esatte quote di devoluzione, dichiarazione che potrà essere successivamente integrata ove gli altri chiamati manifestassero atti di accettazione ovvero di rinuncia.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate – L’Amministrazione Finanziaria afferma in base a quanto disposto dall’articolo 7 comma 4, del D.lgs. n. 346/90 che, fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.
Sul punto si ricorda che, l’articolo 28 del medesimo Decreto, evidenzia che, sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.
Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.
L’Agenzia sottolinea, inoltre, che i chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell’articolo 31 del D.lgs. n. 346/90 (dodici mesi), hanno rinunziato all’eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l’Ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all’eredità o copia dell’istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.
In merito all’istanza di interpello l’Agenzia delle Entrate fa presente che, per i soggetti tenuti residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica, la dichiarazione in via eccezionale può essere presentata in modalità cartacea.
Con riferimento all’indicazione nella dichiarazione di successione dei chiamati all’eredità privi del codice fiscale italiano, l’Amministrazione Finanziaria richiama quanto previsto dall’articolo 6 del D.P.R. n. 605/1973, ove viene affermato che, coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti, hanno diritto di riceverne da quest’ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l’obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all’Amministrazione Finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati relativi al soggetto di cui si richiede l’attribuzione del numero di codice fiscale.
L’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 605/1973, ovvero:
- per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale,
con la sola eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero.
Nel caso in cui non è possibile reperire i summenzionati dati, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l’attribuzione di un codice numerico all’Amministrazione Finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte.
Dunque, sulla base delle informazioni fornite nell’istanza di interpello l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’istante in assenza dell’attribuzione dei codici fiscali in Italia in relazione a tutti i cittadini stranieri chiamati all’eredità, deve indicare nella dichiarazione di successione i dati di cui all’articolo 4 D.P.R. n. 605/1973 in sostituzione del codice fiscale assente.