Compensazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione con i debiti iscritti a ruolo: via libera il 18 novembre 2021 alla proposta di legge, che passa ora al Senato per l’approvazione definitiva.

A partire dal 1° gennaio 2022 si va verso la previsione in via strutturale della possibilità per le imprese, così come per i professionisti, di utilizzare in compensazione le somme vantate verso la PA per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo.

Le somme vantate per prestazioni professionali, accanto a quelle relative a somministrazioni, forniture e appalti, potranno essere utilizzate per regolarizzare la propria posizione fiscale, e anche per le cartelle esattoriali affidate dopo il 30 settembre 2013 ed entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente alla richiesta.

Novità che saranno sottoposte ora al vaglio del Senato, dopo l’approvazione all’unanimità da parte della Camera.

Compensazione crediti PA e cartelle esattoriali: le novità in arrivo dal 1° gennaio 2022

All’abrogazione della disciplina della compensazione “provvisoria”, di cui all’articolo 12, comma 7-bis del decreto legge n. 145/2013 seguirà dal 1° gennaio 2022 la “messa a regime” della compensazione strutturale, modificata in alcuni dei suoi aspetti per estenderne l’ambito applicativo.

È questo il fulcro delle novità previste dalla proposta di legge che il 18 novembre 2021 è stata approvata all’unanimità della Camera, e che passa ora al vaglio del Senato. Si interviene sulla disciplina delle compensazioni dei crediti vantati da imprese e professionisti verso la PA, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, con i debiti iscritti a ruolo.

Cartelle esattoriali, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi possono già oggi essere pagati utilizzando i crediti certificati maturati verso la Pubblica Amministrazione. La proposta di legge dispone però il superamento della doppia disciplina, e la previsione di un’unica norma strutturale.

Si tratterà di fatto di una fusione e integrazione delle due forme di compensazione, con alcune migliorie, e che verrà attuata modificando quanto previsto dall’articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973.

Si ricorda che attualmente la disciplina ordinaria per la compensazione dei crediti prevede, essenzialmente, le due seguenti regole:

  • la possibilità di compensazione crediti-debiti solo per quelli maturati per somministrazione, forniture e appalti, certificati mediante l’apposita piattaforma del MEF;
  • la compensazione è ammessa anche per debiti di importo superiore al credito vantato;
  • sono compensabili solo i debiti iscritti a ruolo derivanti da cartelle o avvisi notificati entro il 30 settembre 2013.

La disciplina speciale, prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal decreto Sostegni n. 41/2021, si struttura invece sulla base dei seguenti parametri:

  • la compensazione è ammessa anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali, sempre qualora certificati mediante la piattaforma del MEF;
  • i debiti compensabili devono essere di importo inferiore o pari al credito vantato;
  • è possibile avvalersene per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2021, relativamente a debiti che derivano da ruoli o carichi affidati entro il 31 ottobre 2020.

Della disciplina speciale, introdotta dal 2014 e poi successivamente prorogata, ad ultimo al 31 dicembre 2021 dal decreto Sostegni, verrà ripresa l’estensione della possibilità di compensazione anche per i crediti maturati in relazione a prestazioni professionali.

Nessun limite per quel che riguarda, invece, l’importo del debito che si intende versare avvalendosi dei crediti maturati.

Compensazione crediti PA e debiti anche per i professionisti dal 1° gennaio 2022

Concluso l’iter di approvazione, e una volta ottenuto quindi il via libera da parte del Senato, il riferimento relativo alla compensazione dei crediti vantati verso la PA con i debiti iscritti a ruolo sarà unico.

La proposta di legge approvata all’unanimità dalla Camera dispone, nel dettaglio, la messa a regime di quanto previsto dall’articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973, con l’estensione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali.

Si superano inoltre i limiti previsti attualmente e, nello specifico, sarà possibile compensare crediti con debiti anche per i carichi affidati dopo il 30 settembre 2013 ed entro il 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di richiesta.

Limiti temporali e relativi alla tipologia di crediti compensabili saranno quindi definitivamente superati e, parimenti, verrà meno la specifica relativa agli importi del debito e del relativo credito.

Resterà invece la regola che prevede, ai fini della compensazione, che il credito maturato dall’impresa o dal professionista verso la Pubblica Amministrazione sia certificato, presentando apposita richiesta tramite la Piattaforma messa a disposizione dal MEF. Sarà possibile compensare i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati verso lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai fini dell’utilizzo della somma, sarà necessario presentare domanda all’Agenzia delle Entrate Riscossione per la compensazione totale o parziale.

Sono queste le linee guida della nuova compensazione, il cui avvio è previsto dal 1° gennaio 2022, salvo passi indietro. Si resta in ogni caso in attesa del varo definitivo da parte del Senato per le dovute conferme.

Compensazione crediti PA e cartelle esattoriali – Dossier di lettura
Scarica il dossier predisposto dalla Camera dei Deputati con le novità approvate il 18 novembre 2021