Le locazioni brevi sono state introdotte dal D.L. n. 50/2017 e riguardano i contratti di locazione stipulati a partire dal 1° giugno 2017 che hanno una durata non superiore a 30 giorni.

Si tratta di contratti conclusi da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, per i quali non vi è l’obbligo di registrazione se non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica.

La legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) e la legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) hanno apportato delle sostanziali modifiche alla disciplina delle “locazioni brevi”. In particolare, la Legge n. 178/2020 ha delineato il perimetro entro cui si può applicare la cedolare secca, mentre la Legge n. 213/2023 è intervenuta sulle aliquote da applicare in caso di tale opzione.

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN), che servirà ad identificare in modo univoco le strutture turistico-ricettive italiane (alberghiere ed extra-alberghiere), dovrà essere richiesto obbligatoriamente a decorrere dal 2 novembre 2024.

Soggetti

Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Oggetto

Contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni.

Il regime delle locazioni brevi si applica anche:

• sublocazioni

• contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario che hanno per oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi

• contratti di locazione di singole stanze di un’abitazione

Applicazione

• durata del contratto non superare ai 30 giorni (in questo caso non vi è l’obbligo di registrazione)

• è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale

• devono riguardare solo le unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) a uso abitativo (categoria catastale da A1 a A11, escluso A10), situate in Italia, e loro pertinenze

• possono prevedere anche servizi accessori alla locazione (fornitura biancheria, pulizia locali, wi-fi, utilizzo utenze telefoniche)

• le parti (locatore e conduttore) possono essere solo persone fisiche che stipulano il contratto al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa

• può trattarsi anche di sublocazione, contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, locazioni di singole stanze di un’abitazione, sempre della durata massima di 30 giorni

• possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici

Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021)

Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024)

Cedolare secca

Dal 2021 la cedolare secca si può applicare alle locazioni brevi solo se nell’anno si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti. Oltre questa soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale.

Dal 2024 in caso di opzione per la cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%. Non sono dovute imposte Irpef, addizionali regionali e comunali e sui contratti eventualmente registrati non si pagano le imposte di registro e di bollo.

L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.

L’aliquota si applica sull’itero importo del canone indicato nel contratto senza considerare l’abbattimento forfettario del 5% previsto nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione.

Opzione cedolare secca

Il locatore esercita l’opzione per la cedolare secca con la dichiarazione dei redditi

relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi. L’opzione può essere effettuata per ciascuno dei contratti stipulati. Nel caso in cui il contratto venga volontariamente registrato, la scelta viene fatta in sede di registrazione.

Obblighi di natura informativa

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare hanno obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di locazione breve:

• devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto, i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite;

• devono operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, da effettuarsi a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, ed effettuare il relativo versamento; la ritenuta deve essere versata con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata con codice tributo “1919”;

• devono rilasciare la certificazione comprovante il versamento delle ritenute (ai sensi del Dpr 322/1998 – articolo 4).

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è prevista una sanzione da 250 a 2.000 euro.

Regolamento UE 2024/1028

Richiesta CIN (Codice Identificativo Nazionale)

Entro il 2 novembre 2024 deve essere richiesto da:

• i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere;

• i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;

• i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi.

Il CIN può essere richiesto tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdrs.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE.

Il CIN dovrà essere esposto obbligatoriamente all’esterno della struttura e negli annunci.

Sanzioni CIN

Mancata richiesta del CIN: da 800 a 8.000 euro

Mancata esposizione del CIN all’esterno della struttura e negli annunci: da 500 a 5.000 euro