Il 16 marzo 2021 scade il termine per la presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della certificazione unica 2021.

Com’è noto, la certificazione unica è il modello che il sostituto di imposta utilizza per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi al periodo di imposta 2020. Il citato modello viene, altresì, utilizzato per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2020, che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Con il provvedimento del 15 gennaio 2021, l’Amministrazione Finanziaria ha pubblicato sul proprio sito internet la versione definitiva della Certificazione Unica 2021, riferita al periodo di imposta 2020.

Sul punto, occorre evidenziare che la stessa Agenzia ha messo a disposizione i nuovi codici da indicare nel quadro relativo alla “Compilazione dati fiscali, previdenziali e assistenziali – Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.

Le novità 2021– In merito a quanto su esposto, si rammenta che il quadro relativo alla Compilazione dati fiscali, previdenziali e assistenziali – Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi -, deve essere compilato per indicare:

  • le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2020 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR o redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, dello stesso TUIR;
  • le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2020;
  • corrispettivi erogati nel 2020 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600/73.

Con riferimento al punto 6 del menzionato quadro, sono stati inseriti 2 nuovi codici, ossia:

  • codice 12, nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014;
  • codice 13, nel caso di compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/73.

In merio al codice 13, quest’ultimo è utilizzato dai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all’interno del territorio dello Stato e non hanno percepito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, ricavi o compensi superiori ad euro 400.000,00. Sul punto, si ricorda quanto stabilito dall’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 23/2020, ovvero che, per tali soggetti le somme percepite non sono assoggettate alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che, nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si rileva che, per ciascun codice esposto nel punto 6, bisogna indicare il corrispondente ammontare nel successivo punto 7. Nel citato punto “Altre somme non soggette a ritenuta”, vanno indicate le somme che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta. Vanno, altresì, indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, non sono assoggettate a ritenuta ma costituiscono reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.

 

 

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