La legge di conversione del c.d. decreto Omnibus (Legge n. 143/2024), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, introduce la spettanza ai lavoratori subordinati del cd. Bonus Natale, un bonus esente da Irpef di importo pari a 100 euro che sarà corrisposto una tantum a dicembre 2024 (art. 2 bis, D.L. n. 113/2024). L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente e il suo importo deve essere calcolato in rapporto al periodo di lavoro svolto nell’anno. i I primi chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate sono contenuti nella circolare A.E. 10 ottobre 2024, n. 19/E.

Domanda del lavoratore

L’erogazione del bonus non è automatica: il riconoscimento è subordinato alla presentazione di un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro – con indicazione del codice fiscale del coniuge e dei figli – in cui il lavoratore deve dichiarare che ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, inclusi i redditi agevolati o soggetti ad imposta sostitutiva o cedolare secca;

coniuge non separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato. Le unioni civili sono equiparate al matrimonio. In caso di nucleo monogenitoriale il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus. Invece, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore;

capienza fiscale: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

In alternativa alla corresponsione in busta paga, il bonus potrà essere richiesto anche direttamente in sede di presentazione del modello 730/2025.

Erogazione dell’indennità

ll datore anticipa l’importo spettante e lo porta in compensazione nel modello F24.

Fino a novembre 2024

Dicembre 2024

Nessuna previsione

Erogazione una tantum bonus Irpef: importo pari a 100 euro, esente da imposizione fiscale, parametrato in base al periodo di lavoro svolto nel 2024.

Requisiti:

– reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

– coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, in caso di coniuge che manca o sia separato;

– capienza fiscale

Riconoscimento del bonus:

– Lavoratori in forza: con la retribuzione di dicembre oppure nel modello 730/2025.

– Lavoratori cessati nel 2024: direttamente in dichiarazione dei redditi.