Il trattamento integrativo è in vigore anche per l’anno 2024.

Rimane la stessa la platea dei beneficiari del bonus di 100 euro al mese in busta paga ma, alla luce della riforma IRPEF, cambiano le regole di calcolo.

Il TIR è una delle voci presenti nelle buste paga di lavoratrici e lavoratori dipendenti. Di cosa si tratta? Facciamo il punto a partire dalle regole generali.

Il trattamento integrativo è un importo aggiuntivo che viene riconosciuto nel rispetto di precisi requisiti.

Tale beneficio, le cui regole sono state modificate dalla riforma dell’IRPF, ha sostituito il vecchio bonus Renzi, inizialmente previsto per 600 euro e, dal 2021, portato a 1.200 euro.

Le istruzioni da conoscere per sapere a chi spetta e verificare qual è l’importo che si riceve: una panoramica sul tema, anche alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

 

Quando e a chi spetta il trattamento integrativo per il 2024?

Di seguito le condizioni per ricevere la somma aggiuntiva in busta paga:

  • 1.200 euro è il trattamento integrativo pieno e viene erogato ai lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile fino a 15.000 euro, quando l’imposta lorda determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita
    di 75 euro in rapporto al periodo di lavoro nell’anno;
  • una cifra pari alla differenza tra le detrazioni fiscali cui il lavoratore ha diritto (su questo punto si veda il paragrafo dedicato sotto) e l’IRPEF lorda a carico del lavoratore medesimo, per un importo che, in ogni caso, sarà al massimo di 1.200 euro viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile compreso tra 15.000 euro e 28.000 euro;
  • chi supera i 28.000 euro non ha diritto ad alcun trattamento integrativo sul reddito.

Trattamento integrativo 2024 e riforma IRPEF: le novità

La platea dei beneficiari del bonus aggiuntivo in busta paga non è cambiata, ma l’avvio della nuova IRPEF 2024 ha portato alla necessità di nuove regole per determinare la spettanza o meno dell’agevolazione.

Accanto all’accorpamento delle prime due aliquote, con l’applicazione della percentuale di tassazione del 23 per cento fino a 28.000 euro di reddito, nel primo decreto legislativo di attuazione della riforma delle imposte sui redditi viene rimodulato l’importo delle detrazioni per lavoro dipendente.

La somma viene equiparata a quello già oggi riconosciuta ai pensionati, pari a 1.955 euro, con un conseguente rialzo della no tax area a 8.500 euro.

Vengono di conseguenza riviste le regole per il riconoscimento del trattamento integrativo, previste dall’articolo 11 del TUIR in materia di aliquote e scaglioni IRPEF, dall’articolo 13 in materia di detrazioni sui redditi da lavoro dipendente e quindi dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020:

“3. Per l’anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.”

A partire dal 1° gennaio 2024 quindi, il diritto al bonus di 100 euro al mese in busta paga è garantito ai dipendenti con redditi fino a 15.000 euro, qualora l’imposta lorda dovuta sia di importo superiore alle detrazioni IRPEF spettanti, pari a 1.955 euro per periodo d’imposta, ma da queste bisognerà sottrarre l’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

In merito al calcolo del valore delle detrazioni IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, per la verifica della “capienza” dell’imposta, e dei casi in cui spetta il bonus di 100 euro, la riduzione di 75 euro all’importo di 1.955 euro porta la soglia ai 1.880 euro previsti attualmente.

Chiarimenti a riguardo sono stati forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 2 del 6 febbraio 2024, che fornisce le istruzioni da seguire per l’attuazione del primo modulo di riforma delle IRPEF.

In merito alla riduzione di 75 euro l’Amministrazione finanziaria specifica che:

“debba essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera che non sono state oggetto di modifica da parte del citato articolo 1, comma 2, del Decreto.”

Si deve tenere conto della riduzione solo per i redditi fino a 15.000 euro, oltre tale limite non si applica.

A chi, quanto e quando spetta il trattamento integrativo sul reddito dei lavoratori dipendenti

Per sapere a chi spetta il trattamento integrativo, si può fare riferimento a quanto riportato nella tabella riassuntiva.

Reddito lordo imponibile IRPEF lavoratrice/lavoratore Trattamento integrativo
Da 0 a 15.000 euro 1.200 euro, quando l’imposta lorda determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita di 75 euro in rapporto al periodo di lavoro nell’anno
Da 15.000 a 28.000 euro Importo pari alla differenza tra detrazioni fiscali ed IRPEF lorda fino ad un massimo di 1.200 euro
Superiore a 28.000 euro Non viene riconosciuto il trattamento integrativo

Quanto spetta ogni mese per il trattamento integrativo?

Per motivi di semplificazione si sente parlare spesso di trattamento integrativo da 100 euro al mese oppure da 1.200 euro all’anno.

Questa affermazione è corretta, tuttavia occorre fare alcune piccole ma utili precisazioni:

  • per i lavoratori con reddito imponibile fino a 15.000 euro annui l’erogazione del trattamento integrativo è piena quando l’imposta lorda determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita di 75 euro in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, cioè pari a 1.200 euro l’anno, riconosciuto però in quote giornaliere:
    • perciò nei mesi di 31 giorni vengono accreditati 101,92 euro;
    • mentre nelle mensilità da 30 giorni il contributo è di 98,63 euro.
  • per i lavoratori con redditi imponibili compresi tra 15.000 e 28.000 euro, invece, l’importo del trattamento integrativo spettante è pari alla differenza tra le diverse detrazioni fiscali previste dal Modello 730 e l’imposta lorda dovuta dal contribuente, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro.