Il Sostegni bis, come oramai noto, ha previsto 3 tipi di contributo a fondo perduto:
il contributo automatico
il contributo alternativo
il contributo perequativo
Il contributo a fondo perduto perequativo si basa, non sul calo del fatturato, ma sul peggioramento del risultato economico.
Infatti, una delle condizioni, tra le altre, previste per poterlo richiedere è che l’istanza per il riconoscimento della agevolazione potrà essere inviata a patto di aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 10 settembre 2021.
E’ bene segnalare che in questi giorni il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, con lettera al Ministro Franco, ha richiesto una proroga di questa scadenza, ossia per tutti coloro i quali intendono richiedere il contributo perequtivo la possibilità di differire al 31 ottobre la presentazione della dichiarazione dei redditi. Non si conosce ancora l’esito di questa richiesta.
Ricordiamo quali sono le condizioni per richiedere il contributo a fondo perduto perequativo.
Il Decreto Sostegni bis pubblicato in GU n 123 del 25 maggio, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività:
- d’impresa,
- arte o professione
- e che producono reddito agrario,
- titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che:
- vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020,
- rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019,
- in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:
- applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
- alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020
- rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019,
- al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate
Come detto l’istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
Si specifica che per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.
Inoltre, alternativamente, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Per quanto riguarda le modalità:
- di effettuazione dell’istanza,
- il suo contenuto informativo,
- i termini di presentazione della stesso
- e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni,
sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Si sottolinea, infine che con il medesimo provvedimento saranno individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontare dei risultati economici d’esercizio.