A partire dal 1° gennaio 2021 è divenuto obbligatorio l’utilizzo in sede di emissione di fattura elettronica delle nuove codifiche “Tipo documento”, introdotte dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2020 con il tracciato versione 1.6.
Tra le diverse codifiche, quella che maggiormente sta creando incertezza è la TD24 – fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) del Dpr 633/72 – soprattutto nel caso delle prestazioni di servizi.
Primariamente ricordiamo qual è la funzione del codice tipo documento TD24: con tale codice si identifica la fattura, che deve essere trasmessa al sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione (ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/72) e che riepiloga tutte le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
Affinché sia possibile emettere fattura differita è necessario che le operazioni effettuate siano “tracciate” mediante DDT (se parliamo di cessioni di beni), oppure altra idonea documentazione quale potrebbe essere, per esempio, nel caso del commercio al dettaglio un documento commerciale, oppure per le prestazioni di servizi verbali di intervento (o anche documento commerciale con indicazione di corrispettivo non pagato), o ancora notula, nel caso dei professionisti.
La funzione del codice TD24 è duplice: consente all’Agenzia delle Entrate di verificare la tempestività di emissione della fattura, e di computare la fattura nel corretto periodo di liquidazione dell’imposta.
Ad esempio, nel caso di cessione di beni, se viene effettuata una consegna con DDT del 15 febbraio 2021, si potrà:
- emettere fattura immediata, datata 15 febbraio 2021, da trasmettersi entro 12 giorni;
- emettere fattura differita, con una data che può arrivare fino al 15 marzo 2021, da trasmettersi entro il 15 marzo, e la cui IVA confluisce tuttavia nella liquidazione di febbraio (anche laddove la fattura porti data di marzo).
Ne consegue che se per ipotesi viene emessa una fattura immediata con codice TD01 datata 15 febbraio 2021, compilando i dati DDT di cessione/vendita, per esempio, con data 1° febbraio 2021, tale fattura è tardiva, poiché essendo immediata doveva essere datata 1° febbraio e trasmessa entro il 12 febbraio.
Se quando si parla di cessione di beni il discorso pare essere entrato “nelle corde” dei contribuenti, la questione si complica, e molto, quando dobbiamo affrontare le prestazioni di servizi, e quanto sopra perché pare non essere ancora stato assimilato il tenore dell’articolo 6 del D.P.R. 633/72 in materia di esecuzione delle operazioni ai fini IVA, e da ciò conseguono serie problematiche, tanto più ora che è necessario utilizzare precise codifiche per identificare se si tratta di fattura immediata o differita.
La questione, per la verità, era già stata affrontata in precedenza, poiché già il fatto stesso di avere 12 giorni dalla data fattura per trasmettere i dati (fattura immediata), piuttosto che poter inviare il file XML entro il 15 del mese successivo (fattura differita) aveva fatto emergere il problema, che ora si fa più pressante visto che non solo cambiano i tempi di trasmissione, ma anche i “Tipi Documento” da utilizzare.
Per inquadrare la questione si può fare riferimento ad una delle diverse risposte a istanza di interpello che sono state a suo tempo fornite dall’Agenzia delle Entrate, quali la numero 528/2019, o la 389/2019.
Come si è detto, la fattura differita riepiloga tutte le prestazioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nel corso di un mese, ma l’errore in cui comunemente si incorre è quello di confondere la prestazione materiale del servizio con l’effettuazione dell’operazione ai fini IVA.
Ai fini IVA, come disposto dall’articolo 6 del D.P.R. 633/72, nel caso delle prestazioni di servizi per operazione effettuata si deve intendere quella per la quale sia intervenuto l’incasso del corrispettivo. Quindi, per sapere quali operazioni possono essere legittimamente “raggruppate” in fattura differita occorre avere quale riferimento il momento dell’incasso, e non quello in cui il servizio è stato erogato.
Si tratta di una distinzione basilare, perché se la fatturazione viene anticipata, ovvero effettuata prima che si sia verificata l’effettuazione dell’operazione ai sensi IVA, allora la fattura che viene emessa non può essere trattata come fattura differita, bensì deve essere inviata nei tempi previsti per la fatturazione immediata, ovvero entro 12 giorni dalla data fattura.
Prendiamo il caso di un autotrasportatore, oppure di un’azienda che effettua lavorazioni con terzi. Ipotizziamo che questi soggetti effettuino prestazioni il giorno 10, il giorno 20 ed il giorno 30 gennaio verso il soggetto “A”, e dispongano di idonea documentazione a supporto. Volendo emettere un’unica fattura a fine mese, che riepiloga tutte le prestazioni, si tratterà di un TD01 o un TD24?
La risposta alla domanda è… che non c’è risposta! Chi ci legge perdonerà lo “scherzo”, ma si tratta di una precisa scelta, finalizzata a far focalizzare ancor più l’attenzione sul vero punto della questione. Non c’è risposta poiché manca un elemento essenziale nel quesito, ovvero: queste prestazioni di servizi sono state incassate? E se sì, quando?
Perché se si tratta, come nella stragrande maggioranza dei casi avviene, di prestazioni non ancora incassate, per le quali viene emessa fattura non per obbligo fiscale, bensì come strumento per “certificare” al cliente le prestazioni rese e richiederne, appunto, il pagamento, allora non si tratta di operazioni eseguite ai fini IVA. E se non si tratta di prestazioni eseguite ai fini IVA, non può trattarsi di fattura differita poiché la stessa, come si è detto, riepiloga appunto le operazioni effettuate.
Se non è intervenuto l’incasso, quindi, per quanto vengano accorpate più prestazioni, si tratta per tutte di una fatturazione anticipata (ovvero eseguita prima che la normativa IVA la imponga), e come tale è una fattura immediata. Quindi, codice TD01 e trasmissione entro 12 giorni dalla data della fattura.
Se, invece, si vuole fare una vera fattura differita, si andranno ad accorpare tutte le operazioni eseguite nel mese, e nel caso delle prestazioni di servizi si dovrà quindi guardare alle date di incasso (e non a quelle dei documenti equipollenti), con un approccio completamente diverso da quello da tenersi nel caso delle cessioni di beni, poiché per queste ultime l’esecuzione si intende avvenuta a consegna del bene (e quindi in base alla data dei DDT di vendita), indipendentemente dal movimento finanziario.
Di tutto ciò si dovrà tenere debita considerazione nella compilazione del file fattura, perché si rischia di fornire informazioni errate o fuorvianti proprio perché a monte non si è compreso il meccanismo.
Nel campo 2.1.1.3 «Data» della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata (Attenzione: effettuata ai fini IVA!) una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. È comunque consigliabile (ma non obbligatorio) utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta.
Sul punto è bene ulteriormente evidenziare che se il corrispettivo viene pagato, l’operazione si considera comunque eseguita ai fini IVA, e quindi obbligatoriamente da fatturarsi, sia che si tratti di prezzo pagato per cessione di bene ancora da effettuare, sia che si tratti di prezzo pagato per prestazione di servizi ancora da rendere.
Nel caso di una prestazione di servizi, quindi, documentata per esempio da DDT di reso conto lavorazione datato 15 febbraio 2021, e con corrispettivo che viene pagato il 20 aprile successivo, si potrà alternativamente:
- emettere volontariamente fattura anticipata, ovvero prima che tale emissione sia obbligatoria (nel nostro caso, prima del 20 aprile). Posto che si tratta di un’emissione su base volontaria si tratta di TD01, e nel campo DDT non si deve indicare nulla (caso mai si può inserire nel corpo fattura per riferimento interno al cliente);
- emettere fattura immediata, se non già emessa in precedenza, al momento dell’incasso, ovvero 20 aprile, codice documento TD01;
- emettere fattura differita, se non già emessa in precedenza, guardando alla data di incasso, e quindi entro il 15 maggio, con IVA comunque rilevante in aprile, codice documento TD24 e indicazione nel campo DDT non della data del reso conto lavorazione (che non è la data di esecuzione ai fini IVA) bensì degli estremi dell’incasso.