La maxidetrazione del 110% prevista dall’art. 119 del DL 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) costituisce una grande opportunità per i contribuenti che devono eseguire interventi di riduzione del rischio sismico o di efficientamento energetico sui propri immobili.
La menzionata disposizione normativa prevede, infatti, che la realizzazione di specifici interventi c. d “trainanti” (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25%, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, interventi antisismici) consenta di accedere ad una detrazione fiscale particolarmente elevata, nella misura del 110% della spesa sostenuta, usufruibile su un orizzonte temporale di 5 anni.
La maxi detrazione scatta altresì per ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati è il caso ad esempio dell’installazione di impianti solari fotovoltaici o dei sistemi di accumulo.
Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La convenienza della nuova detrazione fiscale è evidente, ma quali sono i limiti di accesso alla medesima in relazione al numero degli immobili posseduti?
Limiti per l’accesso alla detrazione – L’art. 119 al comma 9 definisce i soggetti che possono accedere al maxibonus, tra questi alla lettera b) esso, in particolare, annovera “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10”.
Il richiamato comma 10, a sua volta, stabilisce che “I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.”
Pertanto, dal combinato disposto delle norme testé richiamate discendono tre corollari:
- per gli interventi di efficientamento energetico effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari di edifici plurifamiliari o condominiali, le persone fisiche possono fruire del superbonus per massimo due unità immobiliari;
- per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comunidi edifici condominiali, i singoli proprietari o detentori possono fruire del superbonus sulle spese dai medesimi sostenute in base al riparto effettuato dal condominio, a prescindere dal numero di unità immobiliari possedute o detenute che concorrono al riparto;
- le suddette limitazioni non trovano applicazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (ciò si desume dalla circostanza che il comma 10 nello stabilire le limitazioni in commento fa espresso riferimento alle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 (dell’art. 119 ndr).
Alla luce di quanto esposto nel caso in cui il contribuente possegga tre immobili dei quali una villetta e due appartamenti siti in un edificio condominiale, potrà usufruire del bonus 110% al massimo su due dei tre immobili laddove su questi si eseguano lavori su parti private (ad esempio isolamento termico con cappotto della villetta e sostituzione degli infissi su un appartamento condominiale – quest’ultimo quale intervento trainato dal cappotto termico realizzato dal condominio). Ferma restando la detrazione pro quota spettante per i lavori su parti comuni di efficientamento energetico del condominio.
Alcun limite viene invece previsto per i lavori di miglioramento del rischio sismico che potranno essere eseguiti su tutte e tre le unità.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti