All’indomani dell’emanazione dell’art. 7 del DL 23/2020 la dottrina ha iniziato ad interrogarsi circa la portata della norma la cui formulazione non brillava certo per chiarezza, complice, forse, la necessità di gestire una fase emergenziale mai vissuta, in tempi recenti, dal nostro Paese e non solo.

L’interrogativo fondamentale, in estrema sintesi e sul quale abbiamo avuto modo di confrontarci anche nelle pagine del nostro Quotidiano, era se le norme straordinarie tese a sterilizzare gli effetti della pandemia Covid si potessero applicare anche ai bilanci 2019, per i quali si iniziavano le procedure di approvazione, o se esse valessero solo per i bilanci 2020.

Oggi, a bilanci 2019 ormai abbondantemente chiusi e ad assemblee ormai celebrate (il termine ultimo, in prima convocazione, era lo scorso 28 giugno) ecco che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati approva l’emendamento 38.020 (meglio conosciuto come “emendamento D’Alessandro”) che di fatto riscrive, in modo apparentemente più chiaro, l’art. 7 del DL 23/2020 che tanto aveva diviso la dottrina e che aveva reso necessario l’autorevole intervento dell’OIC con il Documento interpretativo nr. 6 – giugno 2020.

L’emendamento in parola introduce l’art. 38-bis al testo del DL 34/2020, ed in esso, al comma 1, stabilisce che per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività (art. 2423-bis c.1 n. 1 CC) è effettuata non tenendo conto delle incertezze derivanti dal Covid. Al comma 2 del medesimo nuovo articolo stabilisce che per i bilanci 2020 la suddetta valutazione può essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Nessuno sconto invece sull’informativa da fornire per quanto attiene il presupposto della continuità, che va inserita nell’ambito dei criteri di valutazione ex art. 2427 c. 1 n. 1) del CC, come pure nessuno sconto sul versante di tutto il set informativo che deve essere reso nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Sino a questo punto potremmo dire che, a parte la poca tempestività della previsione normativa, l’emendamento promosso dal Collega D’Alessandro “ratifica normativamente” il comportamento che la gran parte dei Colleghi avevano tenuto nel chiudere i bilanci 2019, forti anche della dottrina che interpretava l’art. 7 secondo lo spirito recepito, in primis, dall’OIC nel proprio documento interpretativo sopra richiamato ed ora anche dalla convertenda norma.

Tutto bene, sì, ma sino allo scorso 16 giugno: sino a quella data, infatti, l’emendamento 38.020 constava di soli due commi. Lo scorso 30 giugno è stata proposta ed approvata una nuova versione dell’emendamento stesso, versione che vede l’inserimento di un terzo comma che recita “L’efficacia delle disposizioni del presenta articolo è limitata ai soli fini civilistici”.

In sole dodici parole questo terzo comma, di fonte governativa, è riuscito a raffreddare ogni soddisfazione, ancorché tardiva, negli operatori del settore contabile, bilancistico e fiscale.

Criptico, e preoccupante, è il significato di questo terzo comma, soprattutto perché non si comprende, a prima vista, come le attività valutative che non devono risentire dell’emergenza COVID possano impattare sulla base imponibile fiscale: attenta e qualificata dottrina ha avuto modo di ricordare come in tema di svalutazioni ed accantonamenti esistano già delle norme specifiche in materia di deducibilità, senza che si sentisse la necessità di una previsione tanto “oscura” quanto quella in commento.

Neppure la consultazione del volume I del Dossier dell’Ufficio Studi del Senato della Repubblica, avente per oggetto gli articoli da 1 a 103-bis del convertendo DL 34/2020, ci è di aiuto. A titolo di curiosità, in esso l’articolo in commento è numerato come 38-quater, segno che l’attività della V Commissione della Camera ha generato più di un rimaneggiamento nella numerazione degli articoli del DL 34/2020.

Ancora più preoccupante, per amministratori, sindaci e revisori, potrebbe essere una interpretazione che porti a negare la “copertura penale” per il mancato recepimento contabile, peraltro previsto per legge, degli elementi di incertezza da COVID.

Probabilmente, vogliamo sperare e credere, stiamo amplificando la portata “negativa/restrittiva” del terzo comma suddetto, ma potrebbe non essere solo un esercizio accademico quello di immaginare la posizione assai delicata di amministratori, sindaci e revisori qualora la società dovesse in futuro incontrare effettivamente problemi di continuità sino all’eventuale dissesto, avendo essi applicato il dettato del convertendo art. 38-bis, pur con l’ampia informativa in merito al presupposto della continuità in seno ai criteri di valutazione nonché la completezza informativa nella restante parte della nota integrativa e dell’eventuale relazione sulla gestione.