Amministrazioni giudiziarie, liquidazioni giudiziale e crisi d’impresa

Gli amministratori giudiziari sono nominati dall’autorità giudiziaria per la custodia e la gestione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 159/2011, dell’art. 104-bis del D.Lgs. 271/1989 e di altre disposizioni di legge pertinenti.

La liquidazione giudiziale è la procedura che sostituisce il fallimento ed è finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.

Lo studio assiste le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attivitàcommerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o societa’ pubblica.