La mediazione civile (oppure mediazione civile e commerciale, secondo la definizione dell’ Unione europea che ne ha richiesto l’adozione sin dal 2008) è un istituto giuridico italiano introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010[1], per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. L’istituto è finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. Esso, infatti, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile.
La mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti ad una conciliazione attraverso l’opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e terzo che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale del problema senza attribuire ragioni e torti.
Il compito principale del mediatore (organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia) è quello di condurre le parti all’accordo amichevole. Soltanto in caso contrario, egli può proporre alle parti una soluzione della controversia.
Il decreto legislativo distingue nettamente l’istituto della mediazione civile da altre forme di conciliazione già esistenti nell’ordinamento giuridico italiano. L’atto, infatti, dispone che per mediazione civile debba intendersi l’attività finalizzata alla composizione di una controversia e che, invece, la conciliazione sia il mero risultato di tale attività. Tale distinzione è stata ben evidenziata per sottolineare il fatto che la mediazione civile, rispetto a precedenti istituti finalizzati alla composizione dei conflitti, sia uno strumento innovativo di portata generale riguardante tutte le controversie civili e commerciali.
Mediazione civile